UNA CUM E CELEBRAZIONE EUCARISTICA

UNA CUM E CELEBRAZIONE EUCARISTICA
di Giuseppe Monno

Che cos’è l’una cum?

Nella Preghiera eucaristica della Messa si dice:
“in comunione con il nostro Papa N. e il nostro vescovo N.”
In latino: una cum famulo tuo Papa nostro N. et episcopo nostro N.

Con tale espressione il sacerdote manifesta la celebrazione del Sacrificio eucaristico nella comunione gerarchica della Chiesa, così come essa è visibilmente costituita.

Secondo la teologia liturgica cattolica, la menzione del Romano Pontefice costituisce un segno di comunione ecclesiale, ma non appartiene agli elementi essenziali richiesti per la validità del sacramento.

Sulla validità del sacramento

La dottrina cattolica, definita autorevolmente dal Concilio di Trento (Sessione VII), insegna che i sacramenti agiscono ex opere operato, cioè in virtù dell’azione di Cristo stesso.

In particolare, il Concilio afferma:

“Se qualcuno dirà che per il fatto stesso di essere compiuti (ex opere operato) i sacramenti della Nuova Legge non conferiscono la grazia, ma che per ottenere la grazia basta la sola fede nella promessa divina, sia anatema.” (DS 1608)

E ancora:

“Se qualcuno dirà che il ministro in peccato mortale, purché osservi tutto ciò che è essenziale per conferire o amministrare il sacramento, non compie o conferisce il sacramento, sia anatema.” (DS 1612)

Per la validità dell’Eucaristia sono richiesti:

1. Materia valida (pane di frumento e vino d’uva)
2. Forma valida (le parole della consacrazione secondo l’intenzione della Chiesa)
3. Ministro validamente ordinato
4. Intenzione di fare ciò che fa la Chiesa

Questo principio, già affermato nella controversia contro il donatismo da Sant’Agostino, esclude che condizioni soggettive del ministro o di altri soggetti nominati incidano sulla validità sacramentale.

Rapporto tra “una cum” e validità

L’espressione una cum appartiene all’ordine della comunione ecclesiale e della disciplina liturgica, non all’essenza del sacramento.

Ne consegue che:

– essa non costituisce materia né forma del sacramento
– la sua omissione o irregolarità non incide, in quanto tale, sulla validità della consacrazione
– eventuali problemi connessi alla sua formulazione riguardano la liceità e la piena comunione ecclesiale

La consacrazione eucaristica avviene infatti per la potenza di Cristo, che opera attraverso il ministro validamente ordinato, indipendentemente dalle condizioni giuridiche o personali dei soggetti nominati.

Ipotesi del Papa eretico

La questione di un Romano Pontefice che cada in eresia non è stata definita in modo dogmatico dal Magistero della Chiesa.

Nella tradizione teologica si trovano diverse opinioni, tra cui:

– la perdita dell’ufficio ipso facto
– la necessità di una dichiarazione o constatazione ecclesiale

Tali posizioni, pur autorevoli (ad esempio in San Roberto Bellarmino), non hanno valore di definizione dogmatica e non possono essere assunte come presupposti certi per trarre conclusioni vincolanti.

Di conseguenza, non è teologicamente fondato sostenere che una determinata posizione su tale questione comporti automaticamente effetti sulla validità dei sacramenti.

Anche nell’ipotesi puramente teorica di un Papa in errore, la validità dell’Eucaristia resta intatta, poiché fondata sugli elementi essenziali del sacramento e sull’azione di Cristo.

La questione resta, pertanto, di ordine ecclesiologico e canonico, non sacramentale.

Dottrina teologica sull’indegnità del ministro

È dottrina costante della Chiesa che l’indegnità del ministro non invalida i sacramenti.

San Tommaso d’Aquino insegna esplicitamente:

“Poiché il ministro opera in persona di Cristo, la cui virtù non può essere impedita da alcuna malizia dell’uomo, ne segue che i sacramenti sono validamente conferiti anche da ministri indegni.” (Summa Theologiae, III, q. 64, a. 5, ad 1)

Ne consegue che nessuna condizione morale o dottrinale del ministro o di altri soggetti può, di per sé, rendere invalido il sacramento, purché siano presenti gli elementi essenziali.

Communicatio in sacris

La teologia cattolica distingue tra:

– partecipazione formale e consapevole ai riti di comunità separate dalla Chiesa
– partecipazione materiale o non intenzionale

Solo la partecipazione formale costituisce, in quanto tale, una violazione dell’unità ecclesiale.

Nel caso dell’una cum, finché sussiste il riconoscimento pubblico dell’autorità ecclesiastica nella Chiesa visibile, non si è in presenza di riti di una comunità separata, ma della liturgia della Chiesa stessa.

Pertanto, non è teologicamente corretto qualificare tale partecipazione come communicatio in sacris con soggetti esterni alla Chiesa sulla base di giudizi privati.

Sul riconoscimento del Papa

Il principio canonico tradizionale afferma: prima sedes a nemine iudicatur.

La questione del Papa eretico resta oggetto di discussione teologica e non è stata definita in modo definitivo.

Secondo la prassi costante e la teologia comunemente ricevuta, finché un Romano Pontefice è riconosciuto come tale dalla Chiesa universale, egli deve essere considerato Papa nel foro esterno.

Tale criterio è riflesso anche nella disciplina canonica della Chiesa (cfr. CIC, can. 1404).

Ne consegue che la partecipazione alla Messa celebrata una cum con lui costituisce partecipazione alla liturgia della Chiesa visibile.

Dati storici

Durante lo Scisma d’Occidente, la presenza simultanea di più pretendenti al papato non ha mai comportato la dichiarazione di invalidità delle Messe celebrate in comunione con uno o l’altro.

Questo dato storico conferma la distinzione tra validità sacramentale e legittimità giuridica.

Scomuniche e antipapi

I casi storici di presunte scomuniche di Papi si riferiscono, in realtà, a antipapi o a situazioni controverse.

Un Romano Pontefice legittimo non è soggetto a scomunica in quanto tale, relativamente al suo ufficio.

Conclusione

Alla luce della dottrina cattolica:

– la menzione una cum esprime la comunione ecclesiale visibile
– non appartiene agli elementi essenziali della validità sacramentale
– non è teologicamente fondato sostenere che essa renda invalida la celebrazione eucaristica

La validità dell’Eucaristia dipende unicamente dalla presenza degli elementi essenziali e dall’azione di Cristo.

Finché un Papa è riconosciuto come tale dalla Chiesa, la partecipazione alla Messa celebrata in comunione con lui è partecipazione alla liturgia della Chiesa.

Ogni tesi che faccia dipendere la validità del sacramento da giudizi privati sulla legittimità o ortodossia del Papa non trova fondamento nella dottrina cattolica e si pone in contrasto con i principi teologici sulla natura dei sacramenti.

Pubblicato da Cristiani Cattolici Romani

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