CONFESSIONE: INTERRUZIONE DELL’ACCUSA E ASSOLUZIONE DEI PECCATI

A cura di Giuseppe Monno

La Chiesa richiede per la validità della Confessione che (CCC 1456; CIC 988):

il penitente deve voler confessare integralmente tutti i peccati mortali ricordati (non ometterli volontariamente),

la confessione deve contenere l’accusa dei peccati (almeno quelli gravi ricordati),

Il sacerdote deve discernere la disposizione del penitente e, se non ha motivi di dubitare della sua idonea disposizione, deve impartire l’assoluzione sacramentale (CIC 980).

La volontà sincera del penitente di confessare tutto ciò che ricorda è ciò che rende l’accusa “integrale” davanti a Dio.

Cosa succede se il sacerdote dà l’assoluzione prima che il pentitente abbia finito di dire tutti i peccati mortali?

La Chiesa distingue due situazioni:

1. Il penitente aveva l’intenzione sincera di confessare tutti i peccati mortali,

ma il sacerdote lo interrompe o anticipa l’assoluzione prima che possa elencarli tutti.

In questo caso, l’assoluzione è valida, perché non è il penitente ad aver omesso volontariamente qualcosa, ma anzi aveva la disposizione richiesta dalla Chiesa.

La dottrina è chiara:
Il penitente deve volere confessare tutto.
Se il sacerdote non ascolta fino in fondo, non è colpa del penitente.
Dio non nega il perdono quando il penitente fa la sua parte.

Tuttavia (CIC 988 §1): i peccati mortali ricordati e non detti devono essere confessati nella confessione successiva (non perché non siano stati perdonati, ma per completezza sacramentale).

Questo è esattamente lo stesso caso dei peccati dimenticati senza colpa.

I peccati mortali devono essere confessati alla prossima confessione non per ri-ottenere il perdono, ma per tre motivi:

1.1 Per l’integrità della confessione

La Chiesa insegna che i peccati mortali devono essere accusati verbalmente quando possibile.

1.2 Per “rimetterli davanti a Dio” nella forma ordinata del sacramento

Non per ottenere il perdono (che già c’è), ma per compiere la forma completa della confessione sacramentale.

1.3 Per la pace della coscienza

Molti scrupoli spariscono quando finalmente si dice ciò che prima non si era potuto dire.

2. Il penitente decide volontariamente di omettere alcuni peccati mortali, anche se il sacerdote gliene avrebbe dato il tempo.

In quel caso l’assoluzione è invalida,
perché il penitente ha deliberatamente taciuto uno o più peccati mortali.

Se il penitente voleva confessare tutto, non ha commesso nessun errore.
La retta intenzione è ciò che conta per Dio e per la validità del sacramento.
Il penitente non ha nascosto nulla.
Non ha omesso volontariamente nulla.
Non ha rifiutato di confessare.

Ha fatto ciò che la Chiesa richiede al penitente.
Quindi la sua confessione non è invalida per colpa sua.

L’integrità richiesta dalla validità riguarda solo l’assenza di occultamento volontario;

l’integrità richiesta dalla liceità riguarda l’elenco completo dei peccati quando possibile.

Quindi un’omissione non colpevole rende la confessione valida, ma materialmente incompleta, e perciò nasce l’obbligo morale di completarla successivamente.

A volte accade che alcuni sacerdoti diano subito l’assoluzione, perché:

hanno già compreso l’essenziale,
non ritengono necessario ascoltare ulteriori dettagli,
vogliono evitare che lo scrupolo danneggi il penitente,
o adottano uno stile pastorale più “rapido”.

Questo può creare disagio al penitente, ma non toglie la validità, se la sua intenzione era retta.

Se però questo crea disturbo nel penitente, può serenamente chiedere:

“Padre, vorrei poter dire tutti i peccati mortali che ricordo, per stare tranquillo.”

Il Concilio di Trento (Sessione XIV, cap. V)
insegna che l’integrità della confessione riguarda i peccati mortali che il penitente ricorda e può confessare, e che l’occultamento volontario rende la confessione invalida.
Non richiede che il sacerdote ascolti l’elenco completo se non lo permette.

Di seguito alcune affermazioni dei principali manuali classici di teologia morale e diritto canonico, tutte concordi sul fatto che una confessione interrotta dal sacerdote, fatta con intenzione retta, è valida e i peccati sono perdonati:

Dom Prümmer O.P., Manuale di Teologia Morale

“Se il penitente è disposto a confessare tutti i peccati mortali, ma il sacerdote lo interrompe o gli impedisce di farlo, l’assoluzione è valida.
L’omissione non è volontaria, quindi non invalida la confessione.”

P. Cappello S.J., De Sacramentis (Tractatus de Paenitentia)

“La confessione rimane valida quando il penitente desidera accusare integralmente i peccati, ma il sacerdote non gliene dà modo.
L’integrità richiesta ad validitatem si rompe solo con l’occultamento volontario.”

Adolphe Tanquerey, S.S., Compendio di Teologia Ascetica e Mistica (parte morale)

“L’omissione di peccati mortali non rende nulla la confessione, se è involontaria: come quando il penitente li dimentica o il confessore non lascia tempo di esporli.”

H. Jone, O.F.M., Teologia Morale

“Se il penitente vuole confessare tutto e solo un impedimento esterno — ad esempio l’interruzione del sacerdote — gli impedisce di dire qualche peccato mortale, l’assoluzione è valida; i peccati sono rimessi.”

G. Noldin–Schmitt, Summa Theologiae Moralis

“L’integrità della confessione, quanto alla validità, esige l’assenza di ogni occultamento volontario. Se il sacerdote interrompe, la colpa non è del penitente: la confessione è valida.”

Aertnys–Damen, Theologia Moralis

“Quando l’omissione non dipende dal penitente, ma dal confessore che anticipa l’assoluzione, essa non toglie la validità della confessione. Rimane solo l’obbligo di accusare in seguito ciò che non fu possibile dire.”

Merkelbach, Summa Theologiae Moralis

“La confessione è nulla soltanto nel caso di tacere volontariamente un peccato mortale.
L’interruzione del sacerdote non costituisce occultamento; l’assoluzione è valida.”

Questi testi convergono tutti nella formula classica: “Se il sacerdote interrompe, la confessione è valida”.

Pubblicato da Cristiani Cattolici Romani

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