SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

A cura di Giuseppe Monno

Prima della venuta di Cristo, il popolo eletto confessava i propri peccati al sacerdote, che poi offriva un sacrificio espiatorio per la remissione delle colpe (cf. Levitico 5,25-26). Nessun ebreo presumeva di confessarsi direttamente a Dio senza un mediatore umano: la confessione avveniva tramite il sacerdote, oppure davanti a Mosè (Numeri 21,7), a Samuele (1Samuele 12,19), a Natan (2Samuele 12,13) o, nel Nuovo Testamento, a Giovanni il Battista (Matteo 3,6; Marco 1,5). Nessuno diceva: “Io mi confesso da solo con Dio”.

Con la venuta di Cristo, Dio ha concesso agli uomini — in particolare agli apostoli — il potere divino di rimettere i peccati (cf. Matteo 9,8). Gesù, inviato dal Padre (Giovanni 17,18), scelse gli apostoli (Luca 6,13-16) e li inviò con il mandato di annunciare il Vangelo e di amministrare i sacramenti (Matteo 28,19-20; Marco 16,15-20). A loro conferì il suo stesso potere di perdonare i peccati (Matteo 18,18; Giovanni 20,19-23).

Gli apostoli, a loro volta, trasmisero questo potere ai loro successori mediante l’imposizione delle mani (Atti 13,2-3; 14,23; 1Timoteo 4,14; 5,22; 2Timoteo 1,6; Tito 1,5). Questo atto è alla base del sacramento dell’Ordine sacro, attraverso il quale i vescovi e i presbiteri partecipano al sacerdozio ministeriale di Cristo.

In origine nella Chiesa la confessione dei peccati era pubblica (Atti 19,18), ma amministrata dai ministri ordinati (Giacomo 5,16). La forma privata, che conosciamo oggi, si affermò nel V secolo grazie a Papa Leone Magno (440–461), il quale stabilì che i peccati fossero “manifestati al solo vescovo, in un colloquio privato” (Lettera 168).

San Giovanni, nella sua prima lettera, afferma: “Se confessiamo i nostri peccati, Egli, che è fedele e giusto, ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni iniquità” (1Giovanni 1,9). Il verbo greco utilizzato per “perdonare” è aphiēmi, che significa “lasciare andare”, “liberare”. È lo stesso verbo che nel Nuovo Testamento indica il potere divino di Cristo di rimettere i peccati (Matteo 9,2.5.6) e che Gesù ha trasmesso ai suoi apostoli (Giovanni 20,23).

Quando il ministro del sacramento della Riconciliazione pronuncia le parole dell’assoluzione, è Cristo stesso che agisce: Egli è realmente presente e opera in persona Christi capitis, cioè nella persona di Cristo Capo. Il sacerdote, in virtù del sacramento dell’Ordine sacro, partecipa al sacerdozio unico di Cristo in modo ministeriale, distinto ma subordinato al suo.

Il sacerdozio ministeriale, quindi, non è un’altra mediazione accanto a quella di Cristo, ma una partecipazione reale e subordinata alla sua unica mediazione (1Timoteo 2,5). Cristo è l’unico Mediatore perché ha offerto se stesso per la redenzione degli uomini (Ebrei 9,14-15); i sacerdoti, agendo in persona Christi, rendono presente e attuale quell’unico sacrificio salvifico, come Gesù stesso comandò: “Fate questo in memoria di me” (Luca 22,19).

Per questo motivo, se il sacerdote non fosse mediatore nella persona di Cristo, non potrebbe rimettere i peccati. Ma Cristo stesso ha conferito loro questo potere quando disse: “A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi” (Giovanni 20,23).

La Chiesa, Corpo di Cristo, è una comunione di santi: “Noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo” (1Corinzi 12,13). Di conseguenza, “se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui” (1Corinzi 12,26).

Il peccato, anche se personale, ferisce questa comunione ecclesiale. Per questo, il Catechismo insegna che coloro che si accostano al sacramento della Riconciliazione “ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e, nello stesso tempo, si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inferto una ferita col peccato” (CCC 1422).

Inoltre, “Cristo ha istituito il sacramento della Penitenza per tutti i membri peccatori della sua Chiesa, soprattutto per coloro che, dopo il Battesimo, sono caduti in peccato grave e hanno così perduto la grazia battesimale” (CCC 1446).

Infine, il Concilio Lateranense IV (1215) stabilì la disciplina che rimane tuttora in vigore: “Ogni fedele dell’uno e dell’altro sesso, giunto all’età della ragione, confessi fedelmente, almeno una volta all’anno, tutti i propri peccati al proprio parroco, e compia la penitenza che gli viene imposta secondo le proprie possibilità”.

Pubblicato da Cristiani Cattolici Romani

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